Art. 16
Controllo finanziario
In vigore dal 11 dic 2007
Controllo finanziario
Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a verifiche sul posto da parte della Commissione, in particolare dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti.
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