Art. 1

In vigore dal 6 dic 2007
In deroga all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, per quanto concerne l’allegato III, parte A, punto 15, della medesima direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’introduzione nel loro territorio di piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, destinate ad essere innestate nella Comunità e originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (di seguito indicate come «le piante»). Per beneficiare di tale deroga le piante, oltre a riunire i requisiti di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, rispettano le condizioni previste nell’allegato alla presente decisione. Per beneficiare di tale deroga, le piante sono introdotte nella Comunità nei seguenti periodi compresi: a) tra il 1o gennaio 2008 e il 30 aprile 2008; b) tra il 1o gennaio 2009 e il 30 aprile 2009; c) tra il 1o gennaio 2010 e il 30 aprile 2010.
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