Art. 1
In vigore dal 6 dic 2007
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato I si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.
Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si applicano a decorrere dal 30 marzo 2008 alle frontiere aeree.
Tutte le restrizioni all'uso del sistema d'informazione Schengen da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dal 21 dicembre 2007.
2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'allegato II si applicano agli Stati membri interessati a decorrere dal 21 dicembre 2007 nelle loro relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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