Art. 1
In vigore dal 6 dic 2007
L’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali è sostituito dal seguente:
«1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri rientranti nel territorio doganale della Comunità compresi, per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull’inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, e alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.»
Storico versioni
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