Art. 9
Previdenza sociale
In vigore dal 5 dic 2007
Previdenza sociale
1. Precedentemente all’inizio del distacco, il datore di lavoro dell’END certifica all'SGC che detto esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all’amministrazione pubblica o all'organizzazione internazionale da cui dipende e che quest’ultima si assume l’onere delle spese sostenute all’estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l’END è coperto contro i rischi di infortunio. L'SGC gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presenta al servizio competente della Direzione generale del Personale e dell’amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.
3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell', paragrafo 2, e dell', o quando, in ragione dei rischi specifici nella sede di distacco, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.
Storico versioni
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