Art. 5

Diritti e obblighi

In vigore dal 5 dic 2007
Diritti e obblighi 1.   Durante il periodo di distacco: a) l’END esercita le sue funzioni e regola la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Consiglio; b) l’END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione; c) l’END che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato; d) l’END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l’attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l’autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione europea; e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall’END nell’esercizio delle sue funzioni sono versati all'SGC; f) l’END è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni; g) l’END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati; h) l’END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro o dal proprio governo nazionale in relazione allo svolgimento dei propri compiti. Egli non effettua alcuna prestazione per il proprio datore di lavoro, per governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche. 2.   Durante e dopo il distacco, l’END è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale. 3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove mansioni che gli verranno affidate e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici. A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'END informa tempestivamente l'SGC in merito alle funzioni e ai compiti che è chiamato a svolgere per conto del proprio datore di lavoro e che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco. 4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'SGC. 5.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 durante il distacco, l'SGC può mettere fine al distacco dell’END in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c).
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