Art. 1
In vigore dal 28 nov 2007
1. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera a), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 225 giorni all’anno.
2. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera b), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 237 giorni all’anno.
3. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera c), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 261 giorni all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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