Art. 1

In vigore dal 26 nov 2007
In deroga all'allegato V, sezione E, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'Austria può autorizzare l'acidificazione dei mosti e vini della vendemmia 2007 prodotti nella zona viticola B secondo le condizioni previste nella sezione E, punti 2, 3 e 7 del summenzionato allegato.
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