Art. 2

In vigore dal 22 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato sono ripartite tra gli Stati membri, in via provvisoria, nel seguente modo: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze Pesca del tonno Pescherecci con reti a circuizione Spagna: 23 Francia: 20 Italia: 1 Pesca del tonno Pescherecci con palangari Spagna: 21 Francia: 15 Portogallo: 7 Regno Unito 2 Se le domande di licenza di pesca dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di pesca di altri Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/798 — Testo vigente | Portale Normativo