Art. 2
In vigore dal 22 nov 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato sono ripartite tra gli Stati membri, in via provvisoria, nel seguente modo:
Categoria di pesca
Tipo di nave
Stato membro
Licenze
Pesca del tonno
Pescherecci con reti a circuizione
Spagna:
23
Francia:
20
Italia:
1
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari
Spagna:
21
Francia:
15
Portogallo:
7
Regno Unito
2
Se le domande di licenza di pesca dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo di partenariato, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di pesca di altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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