Art. 1
Carni
In vigore dal 19 nov 2007
La decisione 2007/554/CEE è così modificata:
1)
All', sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:
«8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili da aziende situate nelle aree di cui all'allegato II ad aziende o a macelli situati nelle aree di cui all'allegato I.
9. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente o con transito per un solo centro di raccolta e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I a macelli designati situati nelle aree di cui all'allegato II.
10. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili, direttamente e sotto controllo ufficiale, da aziende situate nelle aree di cui all'allegato I in aziende designate situate nelle aree di cui all'allegato II senza entrare in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore, purché:
a)
gli animali non presentino segni clinici di afta epizootica all'atto dell'ispezione immediatamente prima del carico e:
i)
siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto, oppure
ii)
provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %, oppure
iii)
provengano da un'azienda situata in un'area elencata nell'allegato III e soddisfino le condizioni seguenti:
—
gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non si è manifestato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;
—
nei 21 giorni precedenti la data del trasporto gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica;
—
nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al secondo trattino nel corso dei 21 giorni precedenti il carico, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfi le condizioni di cui al secondo trattino, nel qual caso il periodo suddetto di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;
iv)
si tratti di animali vivi della specie suina trasferiti nel quadro di un sistema di selezione a piramide da aziende approvate dall'autorità competente ai fini della presente decisione e situate al centro di un cerchio del raggio minimo di 10 km in cui almeno nei 30 giorni precedenti la data del carico non si sono manifestati casi di afta epizootica.»
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
Carni
1. Ai fini del presente articolo, per “carni” si intendono “carni fresche”, “carni macinate”, “carni separate meccanicamente” e “preparazioni di carni”, come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.
3. Le carni di cui non è autorizzata la spedizione dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:
a)
siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
b)
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
i)
essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007, oppure
ii)
provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, e macellati al di fuori delle aree di cui agli allegati I e II oppure provenire, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica (“selvaggina selvatica”), da animali uccisi fuori delle suddette aree; oppure
iii)
essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) e al paragrafo 6;
c)
siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica (“selvaggina d'allevamento”), come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:
i)
gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, in aziende situate all'interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno durante tale periodo;
ii)
nei 21 giorni precedenti la data del trasporto al macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona del raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;
iii)
nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice che risponda alle condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;
l'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:
—
provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di animali della specie suina provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, oppure
—
siano stati sottoposti con esito negativo a un test per la determinazione degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato entro 10 giorni prima della data del trasporto all'azienda di cui al punto ii), oppure
—
provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
iv)
gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;
v)
gli animali sono stati macellati entro 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente da animali delle cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;
d)
se contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III, siano ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
e)
di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:
i)
la loro spedizione è autorizzata dall'autorità veterinaria competente del Regno Unito solo se gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati al macello senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
ii)
le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;
iii)
durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso il macello che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda di selvaggina d'allevamento in un'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono emersi segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;
iv)
le carni sono rimaste presso il macello, l'azienda o lo stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
v)
ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:
—
nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata nel macello, nell'azienda o nello stabilimento di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale e,
—
nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate sotto il controllo di un veterinario ufficiale la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione del macello, dell'azienda o dello stabilimento;
vi)
le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei macelli, delle aziende e degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
6. Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili allevati fuori delle aree elencate nell'allegato I e trasportati, in deroga all', paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in aree elencate nell'allegato I in un macello situato nelle aree elencate nell'allegato I per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano conformi alle seguenti condizioni:
a)
queste carni fresche devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
b)
il macello
i)
opera sotto rigoroso controllo veterinario;
ii)
sospende ogni ulteriore preparazione di carni per la spedizione al di fuori dell'area indicata nell'allegato I nel caso in cui nello stesso macello siano macellati animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
c)
le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
7. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 6. Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detti requisiti sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;
b)
queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;
c)
lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
d)
le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
8. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura:
“Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito”.»
3)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:
a)
siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
b)
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
i)
essere stati ottenuti da carni di cui all', paragrafo 4, lettera b), e all', paragrafo 6, oppure
ii)
abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1, della direttiva 2002/99/CE.
Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è verificato dall'autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»
4)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
a)
a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;
b)
allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, dalle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
c)
allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti almeno durante i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa all'interno delle aree elencate nell'allegato II o trasportati in aree elencate nell'allegato II da aree al di fuori di quelle di cui all'allegato I nei 90 giorni precedenti la data della raccolta e che:
i)
siano stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione e
ii)
siano stati raccolti da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende:
—
esenti da afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti e almeno per i 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni, e
—
situati al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km istituito attorno al centro o all'azienda, nel quale cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data della raccolta.
Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»
5)
All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:
a)
prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007, oppure
b)
conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure
c)
prodotte al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato I sono state immagazzinate e trasportate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure
d)
prodotte da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall', paragrafo 4, lettera b), o dall', paragrafo 6.
Le pelli trattate sono separate da quelle non trattate.»
6)
All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai prodotti di origine animale che:
i)
abbiano subito un trattamento termico
—
in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00, oppure
—
nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C, oppure
ii)
siano stati prodotti al di fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che, dopo l'introduzione nelle aree di cui all'allegato, I siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1, oppure
iii)
siano stati prodotti da animali macellati in un macello o in uno stabilimento nel caso di selvaggina d'allevamento oppure uccisi nel caso di selvaggina selvatica, ai fini della produzione di carni secondo quanto disposto dall', paragrafo 4, lettera b), o dall', paragrafo 6 e
—
siano conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte A, lettera 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e
—
siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell', paragrafo 2;»
7)
All'articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione “solo per diagnosi in vitro” oppure “per esclusivo uso di laboratorio” oppure “medicinali” oppure “dispositivi medici”.»
8)
All'articolo 9, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità alla presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:»
9)
L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.
Tuttavia i divieti di spedizione stabiliti agli e le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 relative a tali divieti come pure le disposizioni dell'articolo 14 si applicano fino al 15 dicembre 2007.»
10)
Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:746:oj#art-1