Art. 4

In vigore dal 15 nov 2007
Gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).
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