Art. 2
In vigore dal 13 nov 2007
I quattro centri di coordinamento stabiliti in Belgio, la cui autorizzazione è stata rinnovata per una durata indeterminata in base all'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2003 che ha pronunciato il rinvio dell'esecuzione della decisione 2003/757/CE, possono beneficiare del regime dei centri di coordinamento fino alla fine del periodo imponibile ordinario in corso al 22 giugno 2006.
Storico versioni
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