Art. 5

In vigore dal 13 nov 2007
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso il beneficiario che non soddisfi le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; nonché c) i documenti che attestano che al beneficiario è stato ordinato di restituire l’aiuto. 2.   Il Regno Unito informa la Commissione in merito allo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto erogato nell’ambito del regime di cui all’, paragrafo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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