Art. 1
In vigore dal 13 nov 2007
1. Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell’ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono compatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che non incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.
2. Gli aiuti di Stato attuati dal Regno Unito nell’ambito del regime di ammodernamento dei pescherecci sono incompatibili con il mercato comune se riguardano progetti di ammodernamento che incidono sulla capacità dei pescherecci, in termini di stazza o di potenza.
Storico versioni
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