Art. 4

In vigore dal 9 nov 2007
1.   In conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/16/CE, gli Stati membri designano un organismo nazionale che sarà responsabile di tenere e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale. Tale organismo può essere l’autorità nazionale competente in materia di sicurezza dello Stato membro interessato. Gli Stati membri assicurano che gli organismi in questione cooperino e condividano le informazioni per garantire la comunicazione tempestiva delle modifiche apportate ai dati. 2.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’organismo designato di cui al paragrafo 1.
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