Art. 3

In vigore dal 9 nov 2007
Le importazioni di carni fresche nell’UE che erano autorizzate in base alla decisione 79/542/CEE e che non lo sono più in forza dell’applicazione della presente decisione continuano ad essere autorizzate per un periodo transitorio di 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2007/736 — Testo vigente | Portale Normativo