Art. 1

In vigore dal 8 nov 2007
La convenzione sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige la richiamata convenzione il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui la convenzione sull’assistenza giudiziaria entra in vigore per l’altro Stato membro interessato. Il protocollo sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige il richiamato protocollo il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Esso entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui il protocollo sull’assistenza giudiziaria entra in vigore per l’altro Stato membro interessato.
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