Art. 2

In vigore dal 6 nov 2007
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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