Art. 1
In vigore dal 31 ott 2007
La decisione 2007/554/CE è così modificata:
(1)
All', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:
a)
siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;
b)
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
i)
essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; o
ii)
provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della data della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina selvatica”), da animali uccisi al di fuori di tali aree; o
iii)
essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);
c)
siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina d’allevamento”), come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell’allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:
i)
gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione presso aziende situate all’interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;
ii)
nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d’allevamento, la data della macellazione presso l’azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un’unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica nel corso dei 30 giorni precedenti la data del carico;
iii)
nessun animale di specie sensibili all’afta epizootica è stato introdotto nell’azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d’allevamento, la data della macellazione presso l’azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che risponda alle condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni.
Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali di specie sensibili all'afta epizootica che rispondano alle condizioni di cui ai punti i) e ii) e che
—
provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, o
—
siano stati sottoposti con risultato negativo a un test degli anticorpi del virus dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii), o
—
provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con risultato negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
iv)
gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall’azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;
v)
gli animali sono stati macellati entro le 24 ore seguenti l’arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall’area indicata nell’allegato I;
d)
se contrassegnate col segno + nella colonna 8 dell’allegato III, siano state ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;
e)
le carni di cui alle lettere c) e d) devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
i)
la loro spedizione è autorizzata dall'autorità competente del Regno Unito solo se
—
gli animali di cui alla lettera c), punto iv) sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III, e
—
lo stabilimento non è situato nella contea del Surrey;
ii)
le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell’area indicata nell’allegato I;
iii)
durante l’ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione della selvaggina d’allevamento nell’azienda di cui alla lettera c), punto ii), o nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell’afta epizootica;
iv)
le carni sono rimaste negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii) almeno durante le 24 ore seguenti l’ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
v)
ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:
—
nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della completa pulitura e disinfezione di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e
—
nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all’afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al punto 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
vi)
le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell’applicazione delle lettere c), d) ed e).».
(2)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
a)
a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;
b)
allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
c)
allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina detenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data del prelievo e durante il prelievo stesso nelle aree specificate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato II e che:
i)
siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni precedenti la spedizione, e
ii)
siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 90 giorni seguenti la data del prelievo e situati al centro di una zona con un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data del prelievo.
Prima della spedizione dello sperma di cui alle lettere a), b) e c) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.»
(3)
All’articolo 17, la data «15 novembre 2007» è sostituita da «15 dicembre 2007».
(4)
L'allegato III è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:709:oj#art-1