Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 24 ott 2007
Etichettatura
1. Ai fini delle prescrizioni relative all’etichettatura di cui agli articoli 13, paragrafo 1, e 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 di cui all’, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:703:oj#art-3