Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 ott 2007
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco DAS-59122-7; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da granturco DAS-59122-7 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
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eli:dec:2007:702:oj#art-2

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