Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 24 ott 2007
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 alle condizioni stabilite dalla presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6; c) prodotti, diversi da alimenti e da mangimi, contenenti o costituiti da granturco MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
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Autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2007/701) — Testo vigente | Portale Normativo