Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 24 ott 2007
Etichettatura
Ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alla voce «nome dell’organismo» corrisponde l’indicazione «barbabietola da zucchero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:692:oj#art-3