Art. 4

In vigore dal 23 ott 2007
1.   La restituzione dell’aiuto di cui agli deve avvenire immediatamente ed efficacemente. 2.   La Polonia applica la presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:344:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2008/344 — Testo vigente | Portale Normativo