Art. 2

In vigore dal 22 ott 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/786 — Testo vigente | Portale Normativo