Art. 1

In vigore dal 18 ott 2007
1.   La Comunità acquista quanto prima 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica. 2.   La Comunità prende i provvedimenti necessari per immagazzinare e distribuire il vaccino di cui al paragrafo 1.
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/682 — Testo vigente | Portale Normativo