Art. 2

In vigore dal 15 ott 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/881 — Testo vigente | Portale Normativo