Art. 1
In vigore dal 15 ott 2007
1. Mediante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Germania può utilizzare i bovini di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, dell'allegato VII di detto regolamento fino alla fine della loro vita produttiva, alle condizioni previste dai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo.
2. La Germania garantisce che i bovini di cui al paragrafo 1:
a)
siano permanentemente rintracciabili nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamennto europeo e del Consiglio (2);
b)
vengano spostati dalla loro azienda unicamente sotto controllo ufficiale e al fine di una distruzione;
c)
non siano inviati ad altri Stati membri o esportati verso paesi terzi.
3. La Germania realizzerà controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.
4. La Germania informerà la Commissione e gli altri Stati membri dell'impiego dei bovini conformemente al paragrafo 1 attraverso il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
La Germania presenterà anche informazioni pertinenti nella relazione annua prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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