Art. 1
In vigore dal 12 ott 2007
La decisione 2007/554/CE è così modificata:
(1)
All’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:
a)
siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell’allegato I;
b)
risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
i)
essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure
ii)
provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della data della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate agli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina selvatica”), da animali uccisi al di fuori di tali aree; oppure
iii)
essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);
c)
siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d’allevamento di specie sensibili all’afta epizootica (“selvaggina d’allevamento”), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell’allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:
i)
gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione presso aziende situate all’interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;
ii)
nei 30 giorni precedenti alla data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d’allevamento, prima della data della macellazione presso l’azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un’unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;
iii)
nessun animale di specie sensibili all’afta epizootica è stato introdotto nell’azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti alla data di carico o, nel caso della selvaggina d’allevamento, precedenti alla data della macellazione presso l’azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un’azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;
iv)
gli animali o, nel caso della selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall’azienda di cui al punto ii) direttamente al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;
v)
gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l’arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall’area indicata all’allegato I;
d)
siano carni fresche indicate col segno + alla colonna 8 dell’allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni precedenti alla data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;
e)
le carni di cui alle lettere c) e d) inoltre devono soddisfare le seguenti condizioni:
i)
la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito se lo stabilimento che effettua la spedizione è situato all’interno delle aree di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegato III;
ii)
le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell’area di cui all’allegato I;
iii)
durante l’ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l’azienda della selvaggina d’allevamento nell’azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell’afta epizootica;
iv)
le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo per almeno 24 ore successivamente all’ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
v)
nel caso in cui sia stata diagnosticata l’afta epizootica negli stabilimenti o aziende di cui al punto iii) del presente paragrafo, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori dell’area elencata nell’allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dopo il completamento della pulizia e disinfezione totale degli stabilimenti o aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
vi)
le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell’applicazione delle lettere c), d) ed e).»
(2)
L’articolo 8 è così modificato:
a)
Al paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
i medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, i dispositivi medici prodotti utilizzando tessuti animali resi non vitali e incapaci di trasmettere la malattia di cui all’, paragrafo 5, lettera g) della direttiva 93/42/CEE, i medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE, e i medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.»
b)
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio o come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l’indicazione “solo per diagnosi in vitro” oppure “per esclusivo uso di laboratorio” oppure “medicinali” o “dispositivi medici”.»
(3)
All’articolo 17, la data del «15 ottobre 2007» è sostituita da quella del «15 novembre 2007».
(4)
È aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:664:oj#art-1