Art. 1

In vigore dal 12 ott 2007
La decisione 2007/554/CE è modificata come segue: (1) All’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all’, paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un’area elencata nell’allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche siano immesse sul mercato solo nelle aree di cui agli allegati I e II e soddisfino le seguenti condizioni: a) queste carni fresche recano tutte il bollo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE; b) il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario; c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito. Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dall’autorità veterinaria competente, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali. Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.» (2) L’articolo 6 è modificato come segue: a) Al paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: «b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1.» b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7: «6.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: “Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito.” 7.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni ovini o caprini congelati spediti dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura: “Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito”.» (3) L’articolo 8 è modificato come segue: a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f) del presente articolo, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.» b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1.» (4) All’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dalla Gran Bretagna fra il 15 luglio 2007 e il 13 settembre 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un’infezione dovuta al virus dell’afta epizootica, e se necessario le misure di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/663 — Testo vigente | Portale Normativo