Art. 2
In vigore dal 9 ott 2007
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
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