Art. 2

In vigore dal 28 set 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare i governi delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe la denuncia di detto protocollo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/627 — Testo vigente | Portale Normativo