Art. 1
Applicabilità
In vigore dal 27 set 2007
L’articolo 8 della decisione 2006/802/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2007.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:625:oj#art-1