Art. 9

Misure di attuazione

In vigore dal 25 set 2007
Misure di attuazione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario della Comunità a norma del regolamento finanziario. 2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all’, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, le misure di accompagnamento di cui all’, paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni. 3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: a) conformità dell’azione proposta al programma di lavoro annuale, agli obiettivi di cui agli e ai tipi di azioni di cui all’; b) qualità dell’azione proposta in relazione alla sua progettazione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi; d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi di cui agli e sulle azioni di cui all’. 5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’, lettera d), sono valutate considerando: a) la coerenza con gli obiettivi del programma; b) la qualità delle attività pianificate; c) il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico; d) l’impatto geografico delle attività svolte; e) il coinvolgimento dei cittadini nell’organizzazione degli organismi interessati; f) il rapporto costi/benefici dell’attività proposta. 6.   La Commissione esamina ciascuna delle azioni proposte che le vengono presentate a norma dell’, lettere b) e c). Le decisioni inerenti a tali azioni sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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