Art. 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 25 set 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme erroneamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999. 2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un atto od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione, qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l’approvazione della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, il beneficiario comunica le osservazioni alla Commissione entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il sostegno finanziario residuo e si proceda al recupero dei fondi già erogati. 5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 15 Decisione (UE) 2007/1149) — Testo vigente | Portale Normativo