Art. 2
In vigore dal 11 set 2007
1. Entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso da parte della Francia, verrà versato a questo paese un anticipo di 100 000 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario verrà versato a condizione che entro e non oltre il 15 marzo 2008 sia presentata alla Commissione in forma elettronica una relazione d’attuazione definitiva del programma.
Tale relazione conterrà:
a)
una valutazione tecnica concisa dell’intero programma, comprendente il grado di raggiungimento degli obbiettivi fisici e qualitativi, dei progressi ottenuti nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; e
b)
una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogrammi e interventi.
3. Riguardo alla ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può ripartire il finanziamento tra più interventi dello stesso sottoprogramma entro un limite pari al 15 % del contributo comunitario a tale sottoprogramma, purché non sia superato l’importo globale dei costi ammissibili fissati nel programma e ciò non comprometta gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione di tutte le decisioni che essa prende in materia.
Storico versioni
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