Art. 1

In vigore dal 10 set 2007
Le misure dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera che possono beneficiare del finanziamento comunitario, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006, sono definite nell’allegato della presente decisione. Tali misure si riferiscono a tutti i programmi, o a parte dei programmi, di lotta contro gli organismi nocivi quali definiti all’, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.
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