Art. 1
In vigore dal 10 set 2007
In deroga alla sezione C, punto 2, lettera e), dell'allegato V e alla sezione E, punto 3, lettera e), dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999, è possibile derogare al titolo alcolometrico volumico naturale minimo definito per la zona C II per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. nel corso delle due campagne viticole consecutive 2007-2008 e 2008-2009 nella regione viticola di Primorska, in Slovenia, quando le condizioni meteorologiche o le condizioni di coltivazione risultano eccezionalmente sfavorevoli ed è dunque impossibile raggiungere il titolo alcolometrico naturale minimo richiesto per la zona C II.
Il titolo alcolometrico naturale minimo non può essere tuttavia inferiore a quello fissato per i vini da tavola e i v.q.p.r.d. della zona C I a).
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