Art. 2
In vigore dal 29 ago 2007
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.
Tuttavia, le seguenti disposizioni dei modelli di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE, modificata dalla presente decisione, si applicano dalle date che seguono:
a)
nel modello 2, il punto II.2.a) del certificato veterinario per i pulcini di un giorno si applica:
i)
dal 1o febbraio 2008, se i pulcini sono destinati solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure
ii)
dal 1o gennaio 2009, se i pulcini sono destinati solo alla produzione di carne;
b)
nel modello 3, il punto II.2.a) del certificato veterinario per il pollame da riproduzione e da reddito si applica:
i)
dal 1o febbraio 2008, se il pollame è destinato solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure
ii)
dal 1o gennaio 2009, se il pollame è destinato solo alla produzione di carne;
c)
nel modello 4, il punto II.2.a) del certificato veterinario per pollame, pulcini di un giorno e uova da cova si applica:
i)
dal 1o febbraio 2008, se il pollame o i pulcini sono destinati solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure
ii)
dal 1o gennaio 2009, se il pollame o i pulcini sono destinati solo alla produzione di carne;
d)
nel modello 5, il punto II.2.a) del certificato veterinario per il pollame da macello si applica:
i)
dal 1o febbraio 2008, se il pollame è destinato solo alla produzione di uova diverse dalle uova da cova; oppure
ii)
dal 1o gennaio 2009, se il pollame è destinato solo alla produzione di carne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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