Art. 6
Disponibilità di informazioni relative ai piani di vaccinazione preventiva
In vigore dal 28 ago 2007
Disponibilità di informazioni relative ai piani di vaccinazione preventiva
1. Prima di effettuare la vaccinazione preventiva, gli Stati membri annotano l'indirizzo e l'ubicazione esatti dei giardini zoologici e degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti nei quali si effettua la vaccinazione preventiva assegnando loro, ove necessario, un numero di riconoscimento/registrazione e aggiornano periodicamente tali dati.
2. Gli Stati membri sottopongono ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri, entro e non oltre il 30 marzo, o su esplicita richiesta della Commissione, una relazione sull'attuazione dei piani di vaccinazione preventiva approvati per l'anno precedente, utilizzando il modello figurante nell'allegato IV.
Detta relazione è presentata in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
3. Gli Stati membri informano la Commissione circa:
a)
le previste modifiche dei loro piani di vaccinazione preventiva approvati;
b)
la data di cessazione della vaccinazione preventiva di altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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