Art. 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
In vigore dal 24 ago 2007
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. L'Italia beneficia di un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nell'ambito degli interventi di cui all', paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, adottati nel 2006 e 2007 per combattere la malattia vescicolare dei suini.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.
Storico versioni
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