Art. 1
In vigore dal 21 ago 2007
La decisione 2005/307/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Lettonia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
—
il metodo manuale (ZP) e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato,
—
l’apparecchio denominato “Intrascope (Optical Probe)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato,
—
l’apparecchio denominato “PG 200 (Pork Grader)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato.
Il metodo manuale (ZP) può essere applicato esclusivamente nei macelli in cui non sono macellati più di 200 suini alla settimana.»;
2)
l’allegato della decisione 2005/307/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:571:oj#art-1