Art. 1

Partecipazione finanziaria della Comunità

In vigore dal 20 ago 2007
Partecipazione finanziaria della Comunità 1.   Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2006. 2.   Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.
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