Art. 8
Navi e aeromobili di sorveglianza
In vigore dal 7 ago 2007
Navi e aeromobili di sorveglianza
Le spese sostenute per l'acquisto e l'ammodernamento di navi e aeromobili adibiti all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, limitatamente ai massimali indicati nell'allegato VII, di un tasso di partecipazione finanziaria non superiore al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri.
Storico versioni
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