Art. 3

Dispositivi automatici di localizzazione

In vigore dal 7 ago 2007
Dispositivi automatici di localizzazione 1.   Le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una partecipazione finanziaria massima di 4 500 EUR per nave fino a concorrenza dei massimali indicati nell'allegato II. 2.   Nell'ambito del massimale di 4 500 EUR di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria ai primi 1 500 EUR di spese ammissibili è del 100 %. 3.   La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 EUR per nave non può superare il 50 % di tali spese. 4.   Ai fini dell'ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
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Dispositivi automatici di localizzazione (Art. 3 Decisione (UE) 2007/567) — Testo vigente | Portale Normativo