Art. 2
In vigore dal 2 ago 2007
Gli Stati membri relatori procedono all’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’ e comunicano alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’ nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
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