Art. 1

Ulteriori condizioni per l’importazione di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d’America

In vigore dal 1 ago 2007
La decisione 2006/504/CE è modificata come segue: 1) all’: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) a g), nonché ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) o contenenti una quantità rilevante degli stessi. Essa non si applica, tuttavia, alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.»; b) al secondo comma: — la prima frase è sostituita dalla seguente: «I prodotti alimentari sono considerati contenenti una quantità rilevante dei prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) quando questi ultimi sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.», — sono aggiunte le seguenti lettere f) e g): «f) i seguenti prodotti alimentari originari o provenienti dagli Stati Uniti d’America, che rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) adottato dall’Almond Board of California nel maggio 2006: i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12 ; ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle; g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d’America, che non rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine: i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12 ; ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle.»; 2) all’: a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f): «f) Il ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8.   In deroga ai paragrafi da 1 a 6, le partite di prodotti alimentari di cui all’, secondo comma, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e dell’analisi e da un certificato sanitario.»; 3) all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g): «f) per circa il 5 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America, di cui all’, secondo comma, lettera f); g) per ogni partita dei prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America di cui all’, secondo comma, lettera g).»; 4) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Ulteriori condizioni per l’importazione di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d’America 1.   Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti d’America, l’analisi di cui all’, paragrafo 1, deve essere effettuata da un laboratorio riconosciuto dall’USDA per l’analisi delle aflatossine o da un laboratorio oggetto della procedura di riconoscimento da parte dell’USDA, che sia stato accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025. Tuttavia, qualora il laboratorio non sia stato ancora accreditato in base a tale norma, deve: a) aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento; b) fornire garanzie sufficienti in merito all’esistenza di sistemi di controllo della qualità per le analisi di aflatossine da esso effettuate. 2.   Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 1, che accompagna le partite di prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 2, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.»; 5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Costi collegati all’importazione di prodotti alimentari dal Brasile, dall’Iran e dagli Stati Uniti d’America 1.   Tutti i costi relativi al campionamento, all’analisi e al magazzinaggio, nonché al rilascio dei documenti ufficiali d’accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento in applicazione dell’, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 3, per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile, dall’Iran e dagli Stati Uniti d’America, di cui all’, secondo comma, lettere a), d) e g), e per i prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante. 2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’, secondo comma, lettere da a) a g), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»
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