Art. 1

In vigore dal 25 lug 2007
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 1999/105/CE, la Bulgaria e la Romania sono autorizzate a commercializzare nei loro territori, fino al 31 dicembre 2009, materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, che non sono stati prodotti conformemente alle disposizioni di tale direttiva, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni nazionali applicabili al momento della loro produzione. Tali materiali di moltiplicazione sono commercializzati unicamente nel territorio dello Stato membro di produzione. Su tutte le etichette applicate ai materiali di moltiplicazione oggetto della presente decisione o su tutti i documenti, ufficiali e non, che li corredano deve essere chiaramente indicato che i materiali di moltiplicazione sono destinati a essere commercializzati esclusivamente nel territorio del paese in questione.
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