Art. 4

In vigore dal 23 lug 2007
1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Cile verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Cile, che sono conformi alle disposizioni dell'allegato III dell'accordo e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Cile o nel territorio del nuovo Stato membro in questione. 2.   In questi casi, il trattamento preferenziale viene concesso previa presentazione alle autorità doganali del paese importatore, entro quattro mesi dalla data di adesione, di una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali o dall'autorità governativa competente del paese esportatore.
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Art. 4 Decisione (UE) 2007/611 — Testo vigente | Portale Normativo