Art. 1

In vigore dal 11 lug 2007
L’Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all’interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall’esterno di tali zone istituite il 7 e 15 maggio 2007 attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco e della zona di protezione istituita il 14 giugno 2007 attorno al focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo («i suini»), verso i macelli «2037 M/S» e «523M» («il macello»), alle condizioni stabilite all’.
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